Perché, dice, la ASL non era obbligata a concedere i “benefici” previsti dal Protocollo (effettuazione di tamponi il giorno della gara, trasferta “in bolla” della squadra) ed ha scelto, avendone facoltà, di disporre solo l’isolamento fiduciario domiciliare, già dal 3 ottobre.
Le precedenti pronunce di Giudice Sportivo (GS) e Corte Sportiva d’Appello (CSA) avevano stabilito due principi: 1) fu il Napoli, con il suo comportamento, ad aver rinunciato unilateralmente a disputare la partita già prima che si verificasse una oggettiva e riconosciuta causa di forza maggiore (la comunicazione “finale” della ASL). 2) per il GS, ci fu un comportamento colposo della Società (diciamo un eccesso di timore e richiesta informazioni, quando c’era un protocollo noto da seguire), mentre per la CSA ci fu un “dolo di preordinazione” da parte del Napoli che nei giorni antecedenti alla partita aveva dato vita ad una serie di comportamenti atti volontariamente ad evitare di disputare la partita o comunque a crearsi una scusa per non poterlo fare.
Il Collegio di Garanzia, invece, nelle motivazioni uscite oggi, fa un discorso di gerarchia delle fonti. Sostiene che la fonte da prendere in considerazione debba essere la Circolare del Ministero della Salute n. 21463 del 18 giugno 2020, la quale prevede (al settimo comma) che la ASL possa (e quindi sarebbe una facoltà, non un obbligo) predisporre oltre alla quarantena dei contatti stretti, anche l’esecuzione del test il giorno della gara programmata, in modo da ottenere i risultati entro 4 ore dall’inizio della partita e consentire l’accesso allo stadio solamente ai soggetti negativi.
La ASL di Napoli, pur avendone facoltà, ha deciso di non avvalersi di questa procedura: avrebbe potuto applicare il comma 7, ma non lo ha fatto (e ha applicato il 6, ovvero ha trattato i calciatori come “semplici” cittadini). Per effetto di ciò, si può dedurre che la scelta di applicare un comma (il 6) piuttosto che un altro (il 7) da parte della ASL fosse ricavabile già dai comunicati del 3 ottobre (ore 16.03) e del 3 ottobre (ore 16.53) in cui si invitava all’isolamento fiduciario domiciliare per 14 giorni, senza fare mai menzione alla volontà di applicare invece anche il comma 7, quello che prevedeva tramite tamponi alla squadra di viaggiare.
Ciò renderebbe inutile un’analisi dei comportamenti del Napoli, non avendo l’ASL, per il Collegio di Garanzia, mai cambiato idea sulla sua scelta di applicare misure più “restrittive” di quelle del Protocollo ed essendo anzi il Napoli tenuto proprio a chiedere quale percorso la ASL avesse pensato nel suo caso. Non perdita di tempo, quindi, ma necessità reale di informarsi. Non mala fede, perciò, ma rispetto delle norme.